Superbonus: Informazioni Utili

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Cos'è il superbonus?

Il Superbonus rappresenta un’agevolazione fiscale regolamentata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, noto come decreto Rilancio. Questa misura offre un vantaggio significativo sotto forma di detrazione del 110% sulle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di interventi specifici volti ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, migliorare la stabilità statica o ridurre il rischio sismico.

 

Tra le tipologie di interventi agevolati, rientrano anche l’installazione di impianti fotovoltaici e la creazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici all’interno degli edifici.

 

Questa agevolazione si affianca ad altre detrazioni che sono state in vigore per numerosi anni, riguardanti interventi di riqualificazione energetica degli edifici (noti come ecobonus) e di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli a fini antisismici (denominati sismabonus). Le detrazioni relative a tali interventi sono attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

 

È importante sottolineare che la legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione del Superbonus, prevedendo però scadenze differenziate a seconda dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

 

Questo provvedimento conferma l’impegno delle autorità nell’incoraggiare gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici, promuovendo allo stesso tempo l’utilizzo di energie rinnovabili e la diffusione della mobilità sostenibile.

Come viene applicato il superbonus?

In particolare, il Superbonus viene applicato nel seguente modo.

Fino al 31 dicembre 2025, sono previste diverse percentuali di detrazione a seconda delle spese sostenute:

 

  • Il 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
  • Il 70% per le spese sostenute nel corso del 2024.
  • Il 65% per le spese sostenute nel corso del 2025.
 

Questo beneficio fiscale si applica ai condomini e alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriali, artistiche o professionali. Inoltre, riguarda gli interventi effettuati su edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari distinte, anche se tali unità sono di proprietà di un unico soggetto o di più persone fisiche in comunione di beni.

 

Rientrano nell’ambito del Superbonus gli interventi realizzati dalle persone giuridiche sui singoli elementi immobiliari all’interno dello stesso consorzio o della stessa struttura edilizia, nonché quelli effettuati su edifici soggetti a demolizione e ricostruzione.

 

La detrazione fiscale deve essere suddivisa in quattro quote annuali di uguale ammontare, garantendo una distribuzione equa delle agevolazioni nel corso del periodo.

 

Gli interventi effettuati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, che sono regolarmente iscritte nei registri competenti, presentano la stessa data di scadenza.

 

Nel caso delle persone fisiche che desiderano beneficiare della detrazione fiscale al 110%, per gli interventi condotti su abitazioni unifamiliari, è necessario che entro il 30 settembre 2022 siano stati eseguiti lavori corrispondenti almeno al 30% del totale dell’intervento.

 

Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti con finalità sociali simili, che operano su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti all’edilizia residenziale pubblica, la scadenza per godere della detrazione al 110% è fissata al 31 dicembre 2023. Tuttavia, entro il 30 giugno 2023 devono essere stati eseguiti lavori che rappresentino almeno il 60% dell’intero intervento. La medesima scadenza si applica alle cooperative abitative con proprietà indivisa, per gli interventi su immobili assegnati in uso ai loro soci.

 

Come alternativa alla detrazione fiscale, è consentito usufruire del Superbonus mediante una delle opzioni contemplate nell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. Concretamente, è possibile optare per un finanziamento anticipato tramite uno sconto applicato dai fornitori dei beni o servizi, oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere tempestivamente comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito modulo allegato al provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate il 3 febbraio 2022.

 

A chi si rivolge il superbonus?

Il Superbonus si estende ai lavori eseguiti da:

  • Condomini
  • Individui privati che, al di fuori dell’ambito imprenditoriale, artistico o professionale, possiedono o detengono la proprietà immobiliare oggetto dell’intervento
  • Individui privati che, al di fuori dell’ambito imprenditoriale, artistico o professionale, sono proprietari (o comproprietari con altri individui privati) di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi per case popolari (Iacp) o altri enti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione europea in merito all'”in-house providing” per immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti all’edilizia residenziale pubblica
  • Cooperative di abitazione con proprietà indivisa su immobili di loro proprietà assegnati in uso ai soci
  • Organizzazioni non profit (Onlus), associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori riguardanti esclusivamente immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    Le entità soggette all’imposta sul reddito delle società (Ires) sono considerate beneficiarie solamente se partecipano alle spese relative ai lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per Quali Interventi si Applica il Superbonus?

Il Superbonus è applicabile nei seguenti casi:

  • Interventi di ottimizzazione del sistema di isolamento termico degli involucri edilizi.
  • Sostituzione dei sistemi di riscaldamento invernale nelle parti comuni degli edifici.
  • Sostituzione dei sistemi di riscaldamento invernale negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari indipendenti in edifici plurifamiliari.
  • Interventi di rinforzo antisismico.


Categorie di interventi aggiuntivi o connessi

Oltre ai suddetti interventi principali, rientrano nel Superbonus anche le spese relative a interventi eseguiti in combinazione con almeno uno dei principali interventi menzionati, che includono:

  • Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.
  • Installazione di sistemi solari fotovoltaici e dispositivi di accumulo energetico.
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Interventi per la rimozione di barriere architettoniche (come stabilito nell’articolo 16-bis, lettera e del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Vantaggi del SUPERbonus

L’agevolazione fiscale, come precedentemente indicato, è riconosciuta secondo le modalità sopra esposte e deve essere suddivisa tra i beneficiari in quattro tranches annuali di pari entità. Questa ripartizione è soggetta ai limiti di deducibilità derivanti dall’imposta annuale risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Come alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile scegliere di beneficiare di un contributo anticipato attraverso uno sconto applicato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) oppure mediante la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione del credito può essere effettuata in favore di diverse parti interessate, tra cui i fornitori dei beni e dei servizi necessari per l’esecuzione degli interventi, altri soggetti quali persone fisiche, inclusi coloro che svolgono attività autonome o imprenditoriali, società ed enti, nonché istituti di credito e intermediari finanziari.

Mediante il provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2020, il quale ha subito successive modifiche, sono state adottate le disposizioni operative per l’attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 al fine di regolare le scelte relative alle detrazioni spettanti.

In linea con tali disposizioni, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per l’esercizio delle opzioni, comprensivo di istruzioni dettagliate per la compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Tale approvazione è avvenuta tramite il provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 3 febbraio 2022, il quale è stato successivamente oggetto di modifiche mediante il provvedimento datato 10 giugno 2022.

È importante sottolineare che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023, per poter beneficiare della detrazione fiscale e per effettuare le scelte relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 (Superbonus) e all’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori con un importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che possiedano la certificazione SOA, in conformità all’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

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